lunedì 18 luglio 2011

Licenziabilità durante il Periodo di Prova

È intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a chiarire alcuni dubbi interpretativi in merito alla licenziabilità durante il periodo di prova.

Per la Corte è possibile licenziare un lavoratore in prova senza l'obbligo della motivazione (Sent. n. 23227 del 17 novembre 2010).

In effetti, ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile, l'assunzione in prova del prestatore di lavoro per periodo di prova deve risultare da un atto scritto e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o d'indennità.

Il codice civile ribadisce, però, che se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

La Corte ha chiarito che le tutele contenute nella Legge 15 luglio 1966 n.604, norme sui licenziamenti individuali, si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 c.c. e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. 

In buona sostanza, il rapporto di lavoro subordinato costitutito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso da ambo le parti.

La discrezionalità  del datore di lavoro si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.

La Corte ribadisce che la discrezionalità non deve intendersi, però, come assoluta, ma deve essere coerente con la causa del patto di prova; così il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o l'imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire ne dedurre in sede giurisdizionale la nullità del licenziamento.

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