martedì 26 luglio 2011

L' assegno di mantenimento per il figlio

Assegno di mantenimento sino all'indipendenza economica del figlio

L'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, dopo il compimento dei 18 anni, resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». Così ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sent. 16.06.2011 n. 13184. Il caso ha riguardato una coppia separata in conflitto sulla valenza giuridica all'erogazione degli alimenti per il figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età. 

Dopo varie vicissitudini la problematica è approdata in Cassazione cheha ritenuto valide le motivazioni addotte dall'ex moglie perchè «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio» e aggiunge che solo se il figlio "incolpevolmente non ha raggiunto l'indipendenza economica".

E' un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell'ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall'art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

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