mercoledì 6 luglio 2011

Il Mobbing Verticale


"Per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico-psichico e del complesso della sua personalità"(Corte di Cassazione, Sent. n.12048 del 31.05.2011). 

Ai fini della confìgurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro – precisa la Suprema Corte -  sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fìsica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata  procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. 

La sentenza sintetizza gli elementi costitutivi del mobbing e lascia intendere che singole condotte del datore di lavoro, seppure ritenute fortemente biasimevoli, non consentono di provare l'intento persecutorio del datore e, quindi, di provare l'esistenza di un atteggiamento emarginante, discriminatorio o persecutorio riconducibile al mobbing.

Avv. Francesca Marrese

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