Dal 21 marzo 2011, anche la delicata materia dei conflitti tra medico e paziente diviene oggetto dell'istituto della mediazione (D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010 nonché dal decreto n.180 del 18 ottobre 2010).
Questo significa che medico e paziente, prima di rivolgersi ad un magistrato, dovranno obbligatoriamente accedere all'istituto della mediazione attraverso un Organismo di conciliazione iscritto regolarmente nel Registro istituito dal Ministero di Giustizia, al fine di tentare una conciliazione .
Il mediatore, tuttavia, sempre in base al citato decreto legge, è " la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo ".
La struttura del procedimento di mediazione sanitaria dovrebbe essere correlata anche all'impostazione di metodo e all'organizzazione del mediatore il quale dovrà cercare di modulare le fasi del procedimento conciliativo sulla base di quelli che sono gli effettivi bisogni delle parti nella fattispecie concreta.
Nell'ambito della mediazione sanitaria in particolare, la figura del terzo professionista chiamato a conciliare medico e paziente, dovrà condurre, gestire ed affrontare la mediazione tenendo bene in considerazione non solo i bisogni e gli interessi espressi ma soprattutto quelli più nascosti tra le parole non dette.
Un modello base del procedimento sarà comunque utile al fine di evitare eventuali fenomeni di caos che i conflitti in genere possono comportare, soprattutto quando questi ultimi tendono alla c.d. escalation rischiando di compromettere l'esito della mediazione.
Sotto questo ultimo profilo, ad esempio, nella fase introduttiva il mediatore deve cercare di illustrare al meglio alle parti coinvolte i passaggi della mediazione per poi richiamarli alla loro medesima attenzione quando discussione ed emotività prevalgono sugli atteggiamenti costruttivi.
Avv. Francesca Marrese