mercoledì 13 aprile 2011

EQUA RIPARAZIONE PER I PROCESSI TROPPO LUNGHI

La legge n.89 del 24 marzo 2001, meglio nota come legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento della equa riparazione a favore di "chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" in relazione, al mancato rispetto del "termine ragionevole" di cui all'art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione : "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e parziale, costituito per legge".

In virtù  della citata normativa, è previsto il riconoscimento di una somma di denaro per ciascun anno di eccessiva durata del processo, ammontante a circa 1.000/1.500 euro, che può aumentare sino a 2.000 euro nei casi di particolare rilievo come, ad esempio, nei procedimenti pensionistici o penali, nelle cause di lavoro, nelle liti che incidano sulla vita e sulla salute).

Per "periodo ragionevole, solitamente si intende: - 3 anni per i procedimenti di primo grado - 2 anni per i procedimenti di secondo grado; - 1 anno per la Cassazione.

Queste, ovviamente, non sono regole comune a tutti i processi poiché, nello specifico, occorrerà vagliare il singolo caso, considerando, di volta in volta, la complessità della fattispecie ed il comportamento processuale tenuto dalle parti e dal giudicante.

E' possibile presentare il ricorso per equa riparazione a prescindere dalle sorti della lite e quindi, sia nelle ipotesi in cui si vinca, sia in quelle in cui si perda o si concilii la causa davanti al giudice.

Inoltre, la domanda potrà essere presentata anche per una causa ancora pendente; in detta ipotesi potrà essere richiesta la liquidazione di una somma in ragione degli anni oltrepassanti il consentito.
La domanda si propone dinanzi la Corte di Appello territorialmente competente, esponendo i fatti e le ragioni in maniera dettagliata, avendo cura di documentare la lungaggine processuale.

Il processo si conclude con il provvedimento giudiziale che riveste la forma di decreto immediatamente esecutivo in forza del quale lo Stato Italiano viene condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo.

Il decreto va notificato, a cura del difensore, all'Avvocatura dello Stato. 

Avvocato Francesca Marrese
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