mercoledì 13 aprile 2011

ASSICURAZIONE CASALINGHE E SICUREZZA LAVORO DOMESTICO

ASSICURAZIONE CASALINGHE E SICUREZZA LAVORO DOMESTICO 

“Gent.mo Avvocato, sono una casalinga e vorrei sapere se esiste una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni domestici”. 

Carissima Lettrice,

con sentenza n.28 del 1995, la Corte Costituzionale ha affermato il principio dell’equiparabilità del lavoro svolto all’interno della famiglia alle altre forme di lavoro, riconoscendo il diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione.
Il legislatore italiano ha così recepito detto principio ed emanato la Legge n.493 del 1999 recante Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione  contro gli infortuni domestici”.

L’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL, attraverso  un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, al quale sovrintende un Comitato amministratore.
L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione  ed a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 33% .
Soggetti obbligati all’assicurazione sono i componenti del nucleo familiare (uomo o donna) che abbiano un’età compresa tra i 18 e 65 anni che svolgono, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare ed alla cura dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.

L’obbligo assicurativo viene meno se i componenti del nucleo familiare svolgono altre attività che comporti l’iscrizione presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale.
La legge n.493/1999 individua il luogo di lavoro della casalinga che è dato dall’abitazione ove dimora abitualmente il nucleo familiare, comprensiva delle pertinenze(soffitte, cantine, giardini, balconi)e delle parti comuni condominiali ( terrazzi, scale, androni); è stata compresa anche la dimora temporanea per e vacanze solo se situata su territorio italiano.

Il premio assicurativo pro capite è stato fissato in euro 12,91 per anno solare, deducibile ai fini fiscali, ed è posto a carico della persona assicurata.
Sono invece esonerati dal versamento di detto premio assicurativo, ed in questo caso il costo dell’assicurazione viene sostenuto dallo Stato, i soggetti titolari di un reddito proprio non superiore ad € 4.648,11 annui e un reddito familiare non superiore ad € 9.296,22.

L’iscrizione all’assicurazione viene effettuata mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall’INAIL. In ipotesi di inosservanza dell’obbligo del versamento del premio assicurativo alle scadenze previste (entro il 31 gennaio di ogni anno) è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell’inadempimento  secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l’Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

Il soggetto in regola con il pagamento del premio o, se esonerato, in regola con il solo obbligo della iscrizione, ha diritto alla corresponsione di una rendita vitalizia rapportata al grado dell’inabilità stessa, quando dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33%.  A seguito di ulteriori interventi normativi la tutela è stata estesa ai casi mortali, prevedendo una rendita ai superstiti ed il diritto anche all’assegno funerario.

L’assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell’Istituto assicuratore riguardante l’obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione stessa, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, per il tramite della Sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicandone i motivi del gravame ed allegando gli elementi giustificativi dell’opposizione.

Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso e qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’assicurato potrà adire l’Autorità giudiziaria. L’azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilità, infine, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio con postumi permanenti indennizzabili.

Avvocato Francesca Marrese
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