lunedì 9 maggio 2011

Il Contratto di Comodato

Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito che produce, in capo al comodatario, effetti obbligatori quali: - l'obbligo di costituire e conservare il bene, sia esso mobile o immobile, con la diligenza del buon padre di famiglia; - di non servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa; - di non concedere a terzi in godimento il bene senza il consenso del comodante; - di restituire il bene alla scadenza convenuta o quando se n'è servito in conformità del contratto (artt. 1803 e segg. c.c.).

Esso viene posto in essere principalmente tra soggetti legati da vincoli di amicizia o di parentela cosicché, come previsto dall'art. 1811 c.c., alla morte del comodatario, il comodante può chiedere agli eredi l'immediata restituzione del bene, essendo venuto meno il soggetto per il quale specificamente il contratto era stato realizzato.

Il comodato viene stipulato generalmente per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo in capo al comodatario, della restituzione del bene alla scadenza convenuta.

Si definisce, invece, comodato precario quello in assenza di un termine e dell'impossibilità di desumerne uno dall'uso cui la cosa è destinata. In questi ultimi casi, il comodatario è tenuto a restituire la cosa in ogni momento, appena il comodante la richieda (art. 1810 c.c.) e senza che ricorra alcun particolare motivo.

Come ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, la figura del comodato precario, si caratterizza " per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipenda potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad natum mediante richiesta di restituzione del bene,. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che, una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante, il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la pozione di detentore sine titolo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario" (Cass. n. 5987/2000).


Avvocato Francesca Marrese
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